05/04/2007 - CONTRATTO
INTEGRATIVO PROVINCIALE AL
C.C.N.L. 20 MAGGIO 2004 DEL 23
MARZO 2007
CONTRATTO INTEGRATIVO
PROVINCIALE AL C.C.N.L. 20
MAGGIO 2004 PER GLI OPERAI
ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLE
COSTRUZIONI
L’anno 2007 il giorno 23 del
mese di marzo nei locali
dell’Unione degli
Industriali e degli
Artigiani della Provincia di
Agrigento
TRA
La Sezione Autonoma
Costruttori Edili
dell’Unione degli
Industriali e degli
Artigiani della Provincia di
Agrigento rappresentata dal
Presidente pro-tempore, Ing.
Angelo Barbarino
accompagnato dalla
delegazione per le
trattative nelle persone dei
signori Coiro Arsenio e
Sorce Giuseppe, assistiti
dal Dott.Francesco Mossuto
E
La Fillea CGIL, Filca CISL,
Feneal UIL rappresentata
rispettivamente dai
Segretari Provinciali,
Carmelo Cipolla, Roberto
Migliara, Caruana Salvatore,
nonché il sig. Francesco
Sodano,
Visto l’art. 38 del C.C.N.L.
20 maggio 2004 e l’accordo
nazionale 23 marzo 2006
SI E’ STIPULATO
il contratto Integrativo
Provinciale di lavoro al
CCNL 20 maggio 2004 che avrà
validità nell’intera
provincia di Agrigento per
tutte le imprese edili che
svolgono le lavorazioni
indicate nel CCNL citato e
per tutti i lavoratori da
esse dipendenti, sia per
lavori eseguiti per conto di
privati che per conto di
Enti pubblici.
Art. 1 - Osservatorio
settoriale sull'industria
delle costruzioni
L’ Osservatorio è costituito
con lo scopo di creare,
anche attraverso l
miglioramento delle
relazioni sindacali, un
sistema di informazioni e
monitoraggio che coinvolga
le strutture pubbliche e
favorisca la crescita e
l’operatività delle imprese,
ed analizzerà :
• l’andamento e l’evoluzione
degli appalti pubblici e la
loro realizzazione,
• la disponibilità di
risorse e di progetti e lo
stato della effettiva
cantierabilità,
• l’andamento del mercato
del lavoro con particolare
riferimento ai fabbisogni
formativi ed occupazionali,
all’età media degli addetti
al settore, alla struttura
del costo del lavoro, al
lavoro sommerso ed al lavoro
nero.
• lo stato di attuazione
delle misure di prevenzione
e di sicurezza sui luoghi di
lavoro, acquisendo le
notizie, dati ed
informazioni dall’esiea cpt.
L’andamento del rilascio del
documento unico di
regolarità contributiva (Durc)
da parte della cassa edile,
con particolare riferimento
ai dati relativi a quelli
emessi con esito negativo e
con analisi delle causali di
mancato rilascio positivo.
L’Osservatorio potrà:
adottare iniziative dirette
ad confrontare i dati della
ceama con quelli della cciaa
per consentire
l’individuazione di imprese
edili che pur operando nel
territorio non risultino
iscritte alla cassa edile.
Tenere presso la cassa edile
l’elenco delle imprese che
operano in
subappalto,richiedere alle
stazioni appaltanti ed ai
committenti privati di dare
comunicazione alla cassa
edile delle opere appaltate.
Le parti concordano sulla
necessità di verificare,
all’interno
dell’osservatorio ed alle
attività da esso svolta se
esistono le condizioni che
consentono con la
formulazione di protocolli
d’intesa per combattere la
concorrenza sleale.
L’attività dell’osservatorio
sarà regolamentata dalle
parti che si avvarranno, per
gli scopi ad esso affidati
della struttura della cassa
edile e dell’esiea cpt.
Nessun costo aggiuntivo
dovrà essere posto a carico
dei datori di lavoro per
l’attività dell’osservatorio
Art. 2 – Orario di lavoro
Per l’orario di lavoro
valgono le norme di legge e
quelle di cui all’art.5 del
CCNL 20 maggio 2004 con le
deroghe ed eccezioni da essi
previste.
Art. 3 – Divieto di cottimo
e di interposizione di
manodopera
Disciplina dell’impiego
nella manodopera nei
subappalti. Si riconferma
l’applicazione integrale
degli artt. 13 e 14 del CCNL
20 maggio 2004 Art. 4 –
Elemento economico
territoriale.
A decorrere dal mese di
aprile 2007 all’importo
dell’Elemento Economico
Territoriale di cui alla
lettera d) dall’art. 38 e
dell’art. 46 del CCNL 20
maggio 2004 in vigore al 31
dicembre 2006 è aggiunto un
aumento del 3 % sui minimi
di salario per gli operai e
di stipendio per gli
impiegati rispetto alle
tabelle in vigore al 1°
marzo 2006; a decorrere dal
1° gennaio 2008 all’e.e.t,
come sopra modificato, è
aggiunto un ulteriore
aumento del 2,95 % calcolato
sempre sui minimi di salario
per gli operai e di
stipendio per gli impiegati
in vigore al 1° marzo 2006;
esso è stato stabilito
tenendo conto dell’andamento
del settore e dei suoi
risultati nonché dei
seguenti indicatori: numero
dei lavoratori e delle
imprese iscritti alla Cassa
Edile, il monte salario,
l’andamento delle gare di
appalto ed i relativi
importi di aggiudicazione.
Con periodicità annuale in
conformità a quanto
stabilito al punto 3)
dell’accordo sindacale
nazionale dell’11 giugno
1997 e del 3 luglio 1997,
nonché dell’accordo
nazionale 23.03.06, la
verifica ai fini della
revisione e/o conferma della
sua misura sulla base degli
indicatori seguenti: il
numero delle imprese e dei
lavoratori iscritti alla
Cassa Edile, il monte salari
relativo, il numero e
l’importo complessivo dei
bandi di gara, degli appalti
aggiudicati e cantierati, il
numero e l’importo
complessivo delle
concessioni edilizie e delle
dichiarazioni di inizio
delle attività, il numero
complessivo delle ore
lavorate e quelle di ricorso
alla cassa integrazione
guadagni autorizzate,
l’andamento dei ribassi di
gara.
Tale verifica avverrà entro
il mese di gennaio di ogni
anno nel corso di un
incontro appositamente
convocato. Pertanto non è
escluso che la misura
dell’elemento economico
territoriale possa subire
variazioni al ribasso o al
rialzo in riferimento
all’andamento dei predetti
indicatori.
Art. 5 - Diritto allo studio
ed addestramento
professionale.
Il contributo a carico dei
datori di lavoro e dovuto
alla Ceama per diritto allo
studio è pari allo 0,05%:
esso affluirà ad un apposito
fondo costituito presso la
Ceama e sarà utilizzato per
l’erogazione delle
prestazioni agli aventi
diritto secondo l’art. 90
del CCNL 20 maggio 2004,
ritenendosi perciò
mutualizzato quanto da esso
previsto a carico del datore
di lavoro; l’utilizzo del
fondo è consentito anche per
la frequenza a corsi di
qualificazione professionale
gestiti dalla Scuola Edile.
Per la frequenza a tali
corsi saranno riconosciuti
permessi individuali
retribuiti il cui costo è
posto a carico del fondo di
cui al comma precedente e
sarà rimborsato al datore di
lavoro che ne faccia istanza
alla Cassa Edile.
Il contributo per
addestramento professionale
in favore della Scuola edile
è pari allo 1,00% ed è posto
a carico dei datori di
lavoro che provvederanno a
versarne l’importo alla
Ceama la quale provvederà a
riversarlo alla Scuola
Edile.
Art. 6 – Comitato Tecnico
Paritetico. ESIEA
Il contributo a favore dell’
E S I E A Comitato
Paritetico Prevenzione
Infortuni a carico dei
datori di lavoro è pari allo
0,50% ed in esso è
ricompresa la quota dello
0,05% per la mutualizzazione
degli oneri connessi
all’attuazione dell’art. 87
del CCNL 20 maggio 2004
relativo al Rappresentante
dei lavoratori per la
sicurezza e sarà utilizzato
per l’indennizzo dei costi
dei permessi retribuiti
previsti dal predetto
articolo.
Il contributo dovrà essere
versato alla Ceama
unitamente agli altri
versamenti dovuti.
Art. 7 – Trasporto ed
indennità sostitutiva.
Quando il posto di lavoro si
trovi ubicato ad una
distanza di oltre 2 Km. e
fino a 10 Km. ove l’impresa
non provveda con mezzi
propri al trasporto degli
operai dal luogo di raccolta
al posto di lavoro, è
dovuta, con decorrenza 1 °
giugno 2003 una indennità di
euro 0,26 per ogni ora di
lavoro ordinario
effettivamente prestato.
Ove la distanza, come sopra
calcolata, fosse superiore
ai 10 Km., l’indennità di
che trattasi è dovuta nella
misura di euro 0,30 per ogni
ora di lavoro ordinario
effettivamente prestato.
Per gli operai presenti in
cantiere, nel caso di
interruzione dell’attività
lavorativa che non dipenda
dalla volontà del
lavoratore, la indennità di
cui ai punti precedenti sarà
conteggiata sulla base
dell’orario giornaliero
normale di lavoro.
L'indennità predetta sarà
corrisposta per l'intera
giornata anche in caso di
interruzione dell'attività
lavorativa per causa non
imputabile al lavoratore.
Qualora la maggioranza dei
lavoratori in forza nel
cantiere provenga da comuni
viciniori e nell'ipotesi di
approntamento del mezzo di
trasporto a carico del
datore di lavoro, verrà
esaminata la possibilità di
istituire altro punto di
raccolta per il
raggiungimento del cantiere;
in caso contrario sarà
dovuta l'indennità di cui al
primo comma.
Art. 8 – Mensa ed indennità
sostitutiva.
L’impresa, in relazione alla
ubicazione dei cantieri ed
allo loro durata, alle
caratteristiche delle opere
da eseguire, al luogo di
residenza delle maestranze,
su richiesta di almeno 20
dipendenti occupati nel
cantiere, provvederà, ove
possibile, affinché nel
cantiere o nelle immediate
vicinanze possa essere
consumato un pasto caldo
mediante il ricorso al
servizio di mensa nel
cantiere o a servizi
esterni.
Ove risulti necessario o ne
sussistano le condizioni in
relazione alla
organizzazione ed alla
durata dei cantieri, le
disposizioni di cui al comma
precedente potranno trovare
attuazione con la
predisposizione di servizi
comuni a più imprese.
Nelle zone in cui vengano
individuati, nel raggio di
cinque chilometri, gruppi di
almeno cinque imprese con un
organico minimo di venti
dipendenti ciascuna o
singole imprese con almeno
100 dipendenti, potranno
essere istituite strutture
di mense collettive. Rimane
salvo quanto disposto al
primo comma per quanto
concerne il limite minimo di
lavoratori che ne richiedano
l’istituzione.
L’impresa concorre al costo
nella misura di € 2 ,19 per
ciascun pasto consumato.
La disposizione di cui al
comma precedente trova
applicazione, esaurendone il
contenuto, anche nei casi di
attuazione dell’art. 88 del
CCNL 20 maggio 2004.
Ove non sia data comunque
attuazione a quanto previsto
nei commi precedenti,
l’impresa corrisponderà una
indennità di € 2,19.
giornalieri pari a € 0,27.
per ogni ora di lavoro
ordinario. Su tale importo
non va computata la
percentuale di cui
all’art.18 del CCNL 20
maggio 2004 in quanto nella
sua determinazione é stato
tenuto conto della
maggiorazione per ferie,
gratifica natalizia e
festività soppresse.
La indennità sostitutiva non
spetta agli operai che non
si avvalgono del servizio di
mensa attuato in una delle
forme di cui ai commi
precedenti, salvo il caso
degli operai impossibilitati
ad usufruire del servizio
medesimo in dipendenza della
organizzazione del cantiere
e delle mansioni svolte.
Restano salve le condizioni
di miglior favore
eventualmente in atto.
Art. 9 – Indennità di mensa
e trasporto agli impiegati.
Le indennità sostitutive di
mensa e trasporto spettano
anche agli impiegati che
operano direttamente nei
cantieri alle stesse
condizioni di cui ai
precedenti articoli 7 e 8.
Art. 10 – Ferie.
In attuazione dell’articolo
15 del CCNL 20 maggio 2004
si concorda che,
compatibilmente con le
esigenze aziendali, gli
operai godranno di due
settimane di ferie
collettive nel periodo
compreso tra luglio ed
agosto, ed una settimana di
ferie collettive tra Natale
e Capodanno.
Rimane inteso che, ove
esistano obiettive esigenze
aziendali, il godimento
delle ferie collettive potrà
riguardare anche un numero
limitato di operai, restando
differito per quelli rimasti
in forza, il periodo di
ferie non goduto.
Le ferie residue spettanti
agli operai saranno godute
in periodi, anche
frazionati, concordati tra
datore di lavoro e
lavoratori.
Art. 11 – Indennità
territoriale di settore e
premio di produzione.
L’indennità territoriale di
settore per gli operai ed il
premio di produzione per gli
impiegati rimangono fissati
nelle misure stabilite dal
Contratto Integrativo
Provinciale 23 marzo 2007.
Art. 12 – Conservazione dei
mezzi di trasporto.
In relazione all’art. 30 del
CCNL 20 maggio 2004 le parti
concordano che l’impresa
dovrà consentire il riparo
delle vetture in appositi
spazi muniti di tettoia
nell’ambito del cantiere.
Art. 13 – Premio annuo.
L’importo del premio annuo
dovuto agli operai è pari
all’1,50% da calcolarsi
sulla retribuzione di cui
all’art. 24 del CCNL 20
maggio 2004, ed è
accantonato alla Ceama
unitamente agli altri
adempimenti.
La Ceama è incaricata della
riscossione e procederà al
pagamento ai singoli
lavoratori in occasione
delle ferie e della
gratifica natalizia, avendo
cura di distinguere nella
rendicontazione al
lavoratore tale somma , da
quella dell’accantonamento.
Art. 14 – Lavori in
galleria.
Per il personale addetto al
fronte di perforazione, di
avanzamento e di
allargamento anche se è
addetto al carico del
materiale, spetta, in
aggiunta alla retribuzione
globale di fatto, una
indennità pari al 46%.
Per il personale addetto ai
lavori di rivestimento o di
rifinitura di opere murarie,
al carico ed ai trasporti
all’interno della galleria,
anche durante la
perforazione, verrà
corrisposta una indennità in
aggiunta alla paga globale
di fatto del 26%.
Per il personale addetto
agli impianti nelle gallerie
ultimate, compresi i lavori
di armamento ferroviario,
verrà corrisposta in
aggiunta alla paga globale
di fatto, una indennità pari
al 18%. Le indennità di cui
sopra sono da computarsi
sugli elementi di
retribuzione di cui al punto
3) dell’articolo 24 del CCNL
20 maggio 2004.
Art. 15 – Anzianità
professionale edile.
In relazione al
soddisfacente andamento
della gestione del Fondo
relativo ed alla consistenza
attuale delle riserve il
contributo di cui
all’articolo 29 del CCNL 20
maggio 2004 è pari all’
2,70%, è posto a carico dei
datori di lavoro ed è da
computare su tutti gli
elementi della retribuzione
di cui al punto 3 dell’art.
24 del CCNL 20 maggio 2004,
per tutte le ore di lavoro
ordinario effettivamente
prestato.
Dall’aliquota di cui al
primo comma viene scorporata
una quota dello 0,30% da
devolvere alla gestione
della mutualità come
previsto dall’accordo
sindacale del 10 maggio
2004. Il contributo di cui
al comma precedente verrà
ulteriormente articolato nel
modo seguente : 0,80% del
contributo finanzierà la
premialità delle imprese in
regola di cui al successivo
art. 21. 0,50% finanzierà
quanto previsto al punto h
ed L del regolamento
assistenze.
0,10 % finanzierà il
potenziamento
dell’osservatorio. IL
restante importo del
contributo di cui al primo
comma finanzierà l’anzianità
professionale edile da
liquidare ogni anno entro il
1° maggio.
Le eventuali differenze
necessarie per assicurare la
copertura di tale istituto
verranno attinte dalla
dotazione del fondo di
riserva ordinario
accantonato.
Art. 16 – Contributo alla
Ceama.
Il contributo alla Ceama è
pari al 3%: il 2,50% a
carico del datore di lavoro
e lo 0,50% a carico del
lavoratore.
Art. 17 – Quota territoriale
di adesione contrattuale.
In relazione all’art. 36
lettera c) del CCNL 20
maggio 2004 la quota
territoriale di adesione
contrattuale provinciale è
pari all’1,60% paritetico
(0,80% a carico dei datori
di lavoro e 0,80% a carico
dei lavoratori) comprensiva
della quota regionale; la
quota di adesione
contrattuale nazionale è
pari allo 0,45% paritetico
(0,225% a carico dei datori
di lavoro e 0,225% a carico
dei lavoratori).
Gli importi relativi
verranno versati dai datori
di lavoro alla Ceama
unitamente agli altri
adempimenti dovuti alla
stessa. Art. 18 – Termini
per gli adempimenti alla
Ceama.
Tutti i versamenti di cui al
presente contratto dovranno
essere effettuati entro il
venticinquesimo giorno
successivo alla fine del
periodo di paga cui si
riferiscono.
Entro lo stesso termine
dovranno essere presentate
le denuncie mensili dei
lavoratori occupati
predisposte dalla Ceama; la
mancata presentazione delle
denuncie comporta l’adozione
della sanzione di € 25 per
ogni lavoratore occupato.
Il contributo di cui
all’art. 16 dovuto alla
Ceama è pari al 3,25% per la
quota a carico dei datori di
lavoro per i versamenti
effettuati entro il
sessantesimo giorno, e al
3,50% per i versamenti
effettuati entro il
novantesimo giorno.
Nel caso di constatata
carenza dei versamenti,
fermo il diritto agli
interessi di legge, allo
scadere del novantesimo
giorno dal termine di cui al
primo comma la Ceama avvierà
le procedure per il recupero
delle somme dovute.
Le imprese che utilizzano le
procedure informatiche su
software fornito dalla Cassa
edile sono autorizzate a
conguagliare gli importi
vantati a titolo di
indennità di malattia ed
infortunio con quelli dovuti
per contributi alla Ceama.
Le parti si riservano di
incontrarsi entro dodici
mesi dalla data di
sottoscrizione del presente
contratto per valutare
l’adozione di eventuali
correttivi alle modalità di
versamento alla Ceama.
Art. 19 – Trasferta.
I limiti di cui all’articolo
21 del CCNL 20 maggio 2004
sono individuati in quelli
territoriali comunali.
Art 20 – Fondo per le
assistenze integrative
Il “Fondo per le assistenze
integrative” alimentato
dall’aliquota dello 0,45%
calcolata sugli elementi
della retribuzione di cui
all’art. 24 del CCNL 20
maggio 2004 posta a carico
dei datori di lavoro senza
ulteriori oneri loro imposti
per effetto delle riduzioni
delle altre aliquote dovute
alla Ceama.
Al fondo affluiscono anche i
proventi delle multe e
trattenute che non
rappresentino risarcimento
del danno le sanzioni. Le
prestazioni di assistenza a
favore dei lavoratori di cui
all’allegato regolamento
sono poste a carico
unicamente del presente
Fondo.
Art 21 – Fondo premiale per
le imprese e provvidenze ai
lavoratori.
A decorrere dal mese di
aprile 2007 è introdotta la
Premialità per le imprese
regolari per la provincia di
Agrigento .
Tale premialità è calcolata
nella misura dello 0,80% ,
così come previsto al 2°
comma dell’art 15 ed è posta
in diminuzione dell’aliquota
del contributo ape.
Il versamento della predetta
aliquota sarà riconosciuta
alle imprese in regola con
gli adempimenti contrattuali
previsti dal presente
contratto integrativo
provinciale, nonché dal
c.c.n.l 20 maggio 2004 e
successive eventuali
modifiche ed integrazioni,
secondo le norme indicate
nel regolamento al presente
contratto integrativo.
ART. 22 NORMA TRANSITORIA
Per tutta la durata della
validità del presente
contratto e fino alla
completa entrata a regime
del sistema di
certificazione di regolarità
contributiva (DURC)
verificata con apposito
accordo di ricognizione
delle parti stipulanti, si
conviene che, fermo restando
il diritto della ceama ad
ottenere entro trenta giorni
il recupero di quanto non
versato, alle imprese edili
iscritte per le quali sia
stata verificata una carenza
di versamenti a qualunque
titolo per importi non
superiori a 300 euro, il
certificato di regolarità
contributiva può essere
rilasciato ugualmente a
condizione che venga
riscontrata una posizione di
accesso alla premialità.
Art. 23 – Decorrenza e
durata.
Il presente contratto avrà
decorrenza dal 1° aprile
2007 ed avrà validità fino
al termine che verrà
stabilito nel rinnovando
CCNL per il settore e si
intenderà comunque prorogato
per quadriennio ove non
venisse disdetto con lettera
raccomandata A.R. da
ciascuna delle parti
contraenti.
REGOLAMENTO PRESTAZIONI
CASSA EDILE
a) Assistenza alle famiglie
degli operai deceduti Al
coniuge od in sua assenza ai
figli di lavoratore deceduto
è erogato un assegno di
assistenza nella misura di
€. 1.500, sempre che risulti
registrato a favore del
lavoratore defunto almeno un
versamento negli ultimi 12
mesi.
b) Concorso spese lutto Ai
lavoratori iscritti alla
Ceama, con almeno 600 ore di
versamenti nei sei mesi
precedenti l'evento, che
abbiano subito il lutto per
la morte di un familiare
fiscalmente a carico, è
concesso, su domanda
corredata di certificato di
morte del defunto, un
assegno per concorso spese
di lutto pari a €. 200,00.
c) Concorso spese
scolastiche.
Ai lavoratori edili che
abbiano figli studenti che
frequentino per la prima
volta corsi di studio
appresso indicati sarà
corrisposta una somma quale
concorso spese scolastiche
nella misura per ciascun
corso appresso indicata:
€ 150,00 per Scuola media
inferiore;
€ 200,00 per Scuola media
superiore;
€ 500,00 per Corsi
universitari;
Ulteriori € 150 saranno
corrisposti per i figli di
lavoratori iscritti che
abbiano superato la
valutazione di buono per la
scuola media inferiore, la
votazione di 70/100 per la
scuola media superiore e la
media di 26/30 per i corsi
universitari.
Per le lauree, con tesi su
argomenti inerenti il
territorio ed il settore,
sarà erogato un premio pari
ad euro 1.500,00
Documentazione occorrente:
1) certificato di iscrizione
e di frequenza;
2) stato di famiglia;
3) domanda su apposito
stampato fornito dalla Cassa
Edile da presentarsi a pena
di decadenza entro il 31
ottobre di ogni anno. Per
avere diritto alla
prestazione è necessario che
il lavoratore al momento
della richiesta possa fare
valere almeno 600 ore
lavorative ordinarie nella
circoscrizione territoriale,
nei 12 mesi precedenti la
domanda.
d) Assistenza ai figli
disabili dei lavoratori
La Cassa Edile eroga
annualmente a favore dei
figli dei lavoratori che si
trovino in condizioni di
disabilità psichica e/o
fisica certificata dagli
organi competenti in misura
superiore al 70% o in
possesso di assegno di
accompagnamento scolastico
nel caso di minori, un
contributo di assistenza di
€.600,00.
Possono richiedere la
prestazione i lavoratori che
al momento della
presentazione dell'istanza
siano alle dipendenze di
impresa iscritta alla Cassa
Edile e in favore dei quali
risultino accantonate almeno
600 ore di lavoro ordinario,
nella circoscrizione
territoriale, nei 12 mesi
precedenti la presentazione
della domanda stessa.
La Cassa si riserva, prima
dell' erogazione della
prestazione, di effettuare
ogni e qualsiasi controllo
tendente ad accertare le
condizioni di disabilità
dichiarate nella
documentazione sanitaria
allegata alla richiesta del
lavoratore.
e) Contributo per spese di
nozze
A tutti i lavoratori edili
iscritti alla Cassa che
contraggano matrimonio viene
erogato un contributo pari
ad €. 500,00.
Requisiti essenziali per
poter usufruire della
prestazione sono:
- che il lavoratore al
momento del matrimonio sia
alle dipendenze di impresa
iscritta alla Cassa;
- che il lavoratore possa
far valere, nella
circoscrizione territoriale,
almeno 600 ore lavorative
ordinarie nei 12 mesi
precedenti il matrimonio.
Documentazione da
presentare:
1) domanda in carta semplice
su apposito modulo
predisposto dalla Cassa;
2) certificato di
matrimonio.
f) Contributo di natalità
A tutti i lavoratori edili
iscritti alla Cassa viene
riconosciuto un contributo
di natalità per i figli pari
a €. 200,00.
Requisiti essenziali per
poter usufruire della
prestazione sono:
- che il lavoratore al
momento dell’evento sia alle
dipendenze di impresa
iscritta alla Cassa;
- che il lavoratore possa
far valere, nella
circoscrizione territoriale,
almeno 600 ore lavorative
ordinarie nei 12 mesi
precedenti l’evento.
Documentazione da
presentare:
1) domanda in carta semplice
su apposito modulo
predisposto dalla Cassa;
2) certificato di nascita
del figlio/a.
g) Sussidi straordinari
Il Comitato di Gestione
della Ceama è delegato ad
accordare sussidi
straordinari ai lavoratori
iscritti alla Ceama con
almeno 600 ore di versamenti
nei sei mesi precedenti
l'evento, soltanto nelle
ipotesi non contemplate dal
presente Regolamento e per
gravi e comprovate esigenze
dei Lavoratori.
Le ipotesi di intervento per
i sussidi straordinari sono
estese anche al coniuge ed
ai figli a carico.
H) Protesi dentarie
Al lavoratore iscritto alla
c.e.a.m.a, viene
riconosciuto un contributo
per Protesi Dentarie pari ad
EURO 200,00; Per il coniuge
ed i figli presenti nello
stato di famiglia del
lavoratore iscritto per lo
stesso titolo, viene
riconosciuto un contributo
di euro 100,00.
Tali contributi vengono
riconosciuti, anche per
interventi chirurgici
odontoiatrici documentati
nella misura di cui al 1°
comma.Viene concesso altresì
un contributo di euro 100,00
al lavoratore ed euro 50,00,
al coniuge ed ai figli per
visite specialistiche
documentate ed acquisto
occhiali.
L) Tenuta da lavoro: A tutti
i lavoratori iscritti alla
CEAMA, che abbiano avuto
versamenti per almeno 800
ore annue, verrà consegnata
una tenuta da lavoro
composta da giubbotto,
pantalone e scarpe
antinfortunistiche a norma.
Le scarpe antinfortunistiche
saranno altresì fornite ai
lavoratori di prima
iscrizione alla ceama, ed ai
lavoratori che potranno far
valere almeno 500 ore di
versamento all’anno. La
consegna del suddetto
materiale, avverrà nei mesi
compresi tra aprile e maggio
di ogni anno.
REGOLAMENTO PREMIALITA’
A norma dell’art.21 del
Contratto Integrativo
Provinciale, le imprese che
possono far valere un anno
di iscrizione presso le
Casse Edili e che
nell’ultimo semestre abbiano
l a condizione di regolarità
alla CEAMA a norma del
C.C.N.L. e del relativo
Contratto Integrativo
Provinciale, (previa
richiesta corredata) e che
siano in regola con i
versamenti dovuti alla
CEAMA, ed ottenuta dalla
stessa la certificazione di
regolarità contributiva,
verrà riconosciuta una
premialità pari allo 0,80%
della retribuzione
denunciata di cui al punto 3
dell’art.24 del C.C.N.L.
20/05/2004.
L’azienda dovrà dimostrare
di essere in possesso di un
attestato di formazione sui
corsi per la sicurezza ex
lege 626 /94 e successive
modifiche ed integrazioni.
Tale premialità verrà
accantonata dalla CEAMA e
liquidata alle imprese,
aventi diritto entro il 30
novembre di ogni anno,
tenendo a base di calcolo
tutto quanto maturato
dall’Impresa nei confronti
della CEAMA e decurtato da
eventuali prelievi di cui
all’art.22 del Contratto
Integrativo Provinciale.
La mancata regolarità negli
adempimenti alla CEAMA,
anche per un solo mese, fa
decadere il riconoscimento
alla premialità per i
successivi tre mesi.
La premialità viene
ripristinata il 4° mese
successivo, se nei tre mesi
precedenti l’impresa ha
ottemperato agli obblighi
contrattuali.
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