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05/04/2007 - CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 20 MAGGIO 2004 DEL 23 MARZO 2007

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 20 MAGGIO 2004 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

L’anno 2007 il giorno 23 del mese di marzo nei locali dell’Unione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Agrigento
TRA
La Sezione Autonoma Costruttori Edili dell’Unione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Agrigento rappresentata dal Presidente pro-tempore, Ing. Angelo Barbarino accompagnato dalla delegazione per le trattative nelle persone dei signori Coiro Arsenio e Sorce Giuseppe, assistiti dal Dott.Francesco Mossuto
E
La Fillea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL rappresentata rispettivamente dai Segretari Provinciali, Carmelo Cipolla, Roberto Migliara, Caruana Salvatore, nonché il sig. Francesco Sodano,

Visto l’art. 38 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e l’accordo nazionale 23 marzo 2006

SI E’ STIPULATO
il contratto Integrativo Provinciale di lavoro al CCNL 20 maggio 2004 che avrà validità nell’intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici.
Art. 1 - Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni
L’ Osservatorio è costituito con lo scopo di creare, anche attraverso l miglioramento delle relazioni sindacali, un sistema di informazioni e monitoraggio che coinvolga le strutture pubbliche e favorisca la crescita e l’operatività delle imprese, ed analizzerà :
• l’andamento e l’evoluzione degli appalti pubblici e la loro realizzazione,
• la disponibilità di risorse e di progetti e lo stato della effettiva cantierabilità,
• l’andamento del mercato del lavoro con particolare riferimento ai fabbisogni formativi ed occupazionali, all’età media degli addetti al settore, alla struttura del costo del lavoro, al lavoro sommerso ed al lavoro nero.
• lo stato di attuazione delle misure di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisendo le notizie, dati ed informazioni dall’esiea cpt.
L’andamento del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) da parte della cassa edile, con particolare riferimento ai dati relativi a quelli emessi con esito negativo e con analisi delle causali di mancato rilascio positivo. L’Osservatorio potrà:
adottare iniziative dirette ad confrontare i dati della ceama con quelli della cciaa per consentire l’individuazione di imprese edili che pur operando nel territorio non risultino iscritte alla cassa edile.
Tenere presso la cassa edile l’elenco delle imprese che operano in subappalto,richiedere alle stazioni appaltanti ed ai committenti privati di dare comunicazione alla cassa edile delle opere appaltate.
Le parti concordano sulla necessità di verificare, all’interno dell’osservatorio ed alle attività da esso svolta se esistono le condizioni che consentono con la formulazione di protocolli d’intesa per combattere la concorrenza sleale.
L’attività dell’osservatorio sarà regolamentata dalle parti che si avvarranno, per gli scopi ad esso affidati della struttura della cassa edile e dell’esiea cpt. Nessun costo aggiuntivo dovrà essere posto a carico dei datori di lavoro per l’attività dell’osservatorio

Art. 2 – Orario di lavoro
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge e quelle di cui all’art.5 del CCNL 20 maggio 2004 con le deroghe ed eccezioni da essi previste.
Art. 3 – Divieto di cottimo e di interposizione di manodopera
Disciplina dell’impiego nella manodopera nei subappalti. Si riconferma l’applicazione integrale degli artt. 13 e 14 del CCNL 20 maggio 2004 Art. 4 – Elemento economico territoriale.
A decorrere dal mese di aprile 2007 all’importo dell’Elemento Economico Territoriale di cui alla lettera d) dall’art. 38 e dell’art. 46 del CCNL 20 maggio 2004 in vigore al 31 dicembre 2006 è aggiunto un aumento del 3 % sui minimi di salario per gli operai e di stipendio per gli impiegati rispetto alle tabelle in vigore al 1° marzo 2006; a decorrere dal 1° gennaio 2008 all’e.e.t, come sopra modificato, è aggiunto un ulteriore aumento del 2,95 % calcolato sempre sui minimi di salario per gli operai e di stipendio per gli impiegati in vigore al 1° marzo 2006; esso è stato stabilito tenendo conto dell’andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti indicatori: numero dei lavoratori e delle imprese iscritti alla Cassa Edile, il monte salario, l’andamento delle gare di appalto ed i relativi importi di aggiudicazione.
Con periodicità annuale in conformità a quanto stabilito al punto 3) dell’accordo sindacale nazionale dell’11 giugno 1997 e del 3 luglio 1997, nonché dell’accordo nazionale 23.03.06, la verifica ai fini della revisione e/o conferma della sua misura sulla base degli indicatori seguenti: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, il monte salari relativo, il numero e l’importo complessivo dei bandi di gara, degli appalti aggiudicati e cantierati, il numero e l’importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di inizio delle attività, il numero complessivo delle ore lavorate e quelle di ricorso alla cassa integrazione guadagni autorizzate, l’andamento dei ribassi di gara.
Tale verifica avverrà entro il mese di gennaio di ogni anno nel corso di un incontro appositamente convocato. Pertanto non è escluso che la misura dell’elemento economico territoriale possa subire variazioni al ribasso o al rialzo in riferimento all’andamento dei predetti indicatori.
Art. 5 - Diritto allo studio ed addestramento professionale.
Il contributo a carico dei datori di lavoro e dovuto alla Ceama per diritto allo studio è pari allo 0,05%: esso affluirà ad un apposito fondo costituito presso la Ceama e sarà utilizzato per l’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto secondo l’art. 90 del CCNL 20 maggio 2004, ritenendosi perciò mutualizzato quanto da esso previsto a carico del datore di lavoro; l’utilizzo del fondo è consentito anche per la frequenza a corsi di qualificazione professionale gestiti dalla Scuola Edile.
Per la frequenza a tali corsi saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti il cui costo è posto a carico del fondo di cui al comma precedente e sarà rimborsato al datore di lavoro che ne faccia istanza alla Cassa Edile.
Il contributo per addestramento professionale in favore della Scuola edile è pari allo 1,00% ed è posto a carico dei datori di lavoro che provvederanno a versarne l’importo alla Ceama la quale provvederà a riversarlo alla Scuola Edile.
Art. 6 – Comitato Tecnico Paritetico. ESIEA
Il contributo a favore dell’ E S I E A Comitato Paritetico Prevenzione Infortuni a carico dei datori di lavoro è pari allo 0,50% ed in esso è ricompresa la quota dello 0,05% per la mutualizzazione degli oneri connessi all’attuazione dell’art. 87 del CCNL 20 maggio 2004 relativo al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e sarà utilizzato per l’indennizzo dei costi dei permessi retribuiti previsti dal predetto articolo.
Il contributo dovrà essere versato alla Ceama unitamente agli altri versamenti dovuti.
Art. 7 – Trasporto ed indennità sostitutiva.
Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. ove l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza 1 ° giugno 2003 una indennità di euro 0,26 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l’indennità di che trattasi è dovuta nella misura di euro 0,30 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell’attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell’orario giornaliero normale di lavoro. L'indennità predetta sarà corrisposta per l'intera giornata anche in caso di interruzione dell'attività lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.
Qualora la maggioranza dei lavoratori in forza nel cantiere provenga da comuni viciniori e nell'ipotesi di approntamento del mezzo di trasporto a carico del datore di lavoro, verrà esaminata la possibilità di istituire altro punto di raccolta per il raggiungimento del cantiere; in caso contrario sarà dovuta l'indennità di cui al primo comma.
Art. 8 – Mensa ed indennità sostitutiva.
L’impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed allo loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l’istituzione.
L’impresa concorre al costo nella misura di € 2 ,19 per ciascun pasto consumato.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione, esaurendone il contenuto, anche nei casi di attuazione dell’art. 88 del CCNL 20 maggio 2004.
Ove non sia data comunque attuazione a quanto previsto nei commi precedenti, l’impresa corrisponderà una indennità di € 2,19. giornalieri pari a € 0,27. per ogni ora di lavoro ordinario. Su tale importo non va computata la percentuale di cui all’art.18 del CCNL 20 maggio 2004 in quanto nella sua determinazione é stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse.
La indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Art. 9 – Indennità di mensa e trasporto agli impiegati.
Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8.
Art. 10 – Ferie.
In attuazione dell’articolo 15 del CCNL 20 maggio 2004 si concorda che, compatibilmente con le esigenze aziendali, gli operai godranno di due settimane di ferie collettive nel periodo compreso tra luglio ed agosto, ed una settimana di ferie collettive tra Natale e Capodanno.
Rimane inteso che, ove esistano obiettive esigenze aziendali, il godimento delle ferie collettive potrà riguardare anche un numero limitato di operai, restando differito per quelli rimasti in forza, il periodo di ferie non goduto.
Le ferie residue spettanti agli operai saranno godute in periodi, anche frazionati, concordati tra datore di lavoro e lavoratori.
Art. 11 – Indennità territoriale di settore e premio di produzione.
L’indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati rimangono fissati nelle misure stabilite dal Contratto Integrativo Provinciale 23 marzo 2007. Art. 12 – Conservazione dei mezzi di trasporto.
In relazione all’art. 30 del CCNL 20 maggio 2004 le parti concordano che l’impresa dovrà consentire il riparo delle vetture in appositi spazi muniti di tettoia nell’ambito del cantiere.
Art. 13 – Premio annuo.
L’importo del premio annuo dovuto agli operai è pari all’1,50% da calcolarsi sulla retribuzione di cui all’art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, ed è accantonato alla Ceama unitamente agli altri adempimenti.
La Ceama è incaricata della riscossione e procederà al pagamento ai singoli lavoratori in occasione delle ferie e della gratifica natalizia, avendo cura di distinguere nella rendicontazione al lavoratore tale somma , da quella dell’accantonamento.
Art. 14 – Lavori in galleria.
Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se è addetto al carico del materiale, spetta, in aggiunta alla retribuzione globale di fatto, una indennità pari al 46%.
Per il personale addetto ai lavori di rivestimento o di rifinitura di opere murarie, al carico ed ai trasporti all’interno della galleria, anche durante la perforazione, verrà corrisposta una indennità in aggiunta alla paga globale di fatto del 26%.
Per il personale addetto agli impianti nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento ferroviario, verrà corrisposta in aggiunta alla paga globale di fatto, una indennità pari al 18%. Le indennità di cui sopra sono da computarsi sugli elementi di retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004.
Art. 15 – Anzianità professionale edile.
In relazione al soddisfacente andamento della gestione del Fondo relativo ed alla consistenza attuale delle riserve il contributo di cui all’articolo 29 del CCNL 20 maggio 2004 è pari all’ 2,70%, è posto a carico dei datori di lavoro ed è da computare su tutti gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Dall’aliquota di cui al primo comma viene scorporata una quota dello 0,30% da devolvere alla gestione della mutualità come previsto dall’accordo sindacale del 10 maggio 2004. Il contributo di cui al comma precedente verrà ulteriormente articolato nel modo seguente : 0,80% del contributo finanzierà la premialità delle imprese in regola di cui al successivo art. 21. 0,50% finanzierà quanto previsto al punto h ed L del regolamento assistenze.
0,10 % finanzierà il potenziamento dell’osservatorio. IL restante importo del contributo di cui al primo comma finanzierà l’anzianità professionale edile da liquidare ogni anno entro il 1° maggio.
Le eventuali differenze necessarie per assicurare la copertura di tale istituto verranno attinte dalla dotazione del fondo di riserva ordinario accantonato.
Art. 16 – Contributo alla Ceama.
Il contributo alla Ceama è pari al 3%: il 2,50% a carico del datore di lavoro e lo 0,50% a carico del lavoratore.
Art. 17 – Quota territoriale di adesione contrattuale.
In relazione all’art. 36 lettera c) del CCNL 20 maggio 2004 la quota territoriale di adesione contrattuale provinciale è pari all’1,60% paritetico (0,80% a carico dei datori di lavoro e 0,80% a carico dei lavoratori) comprensiva della quota regionale; la quota di adesione contrattuale nazionale è pari allo 0,45% paritetico (0,225% a carico dei datori di lavoro e 0,225% a carico dei lavoratori).
Gli importi relativi verranno versati dai datori di lavoro alla Ceama unitamente agli altri adempimenti dovuti alla stessa. Art. 18 – Termini per gli adempimenti alla Ceama.
Tutti i versamenti di cui al presente contratto dovranno essere effettuati entro il venticinquesimo giorno successivo alla fine del periodo di paga cui si riferiscono.
Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le denuncie mensili dei lavoratori occupati predisposte dalla Ceama; la mancata presentazione delle denuncie comporta l’adozione della sanzione di € 25 per ogni lavoratore occupato.
Il contributo di cui all’art. 16 dovuto alla Ceama è pari al 3,25% per la quota a carico dei datori di lavoro per i versamenti effettuati entro il sessantesimo giorno, e al 3,50% per i versamenti effettuati entro il novantesimo giorno.
Nel caso di constatata carenza dei versamenti, fermo il diritto agli interessi di legge, allo scadere del novantesimo giorno dal termine di cui al primo comma la Ceama avvierà le procedure per il recupero delle somme dovute.
Le imprese che utilizzano le procedure informatiche su software fornito dalla Cassa edile sono autorizzate a conguagliare gli importi vantati a titolo di indennità di malattia ed infortunio con quelli dovuti per contributi alla Ceama.
Le parti si riservano di incontrarsi entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto per valutare l’adozione di eventuali correttivi alle modalità di versamento alla Ceama.
Art. 19 – Trasferta.
I limiti di cui all’articolo 21 del CCNL 20 maggio 2004 sono individuati in quelli territoriali comunali.
Art 20 – Fondo per le assistenze integrative
Il “Fondo per le assistenze integrative” alimentato dall’aliquota dello 0,45% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 24 del CCNL 20 maggio 2004 posta a carico dei datori di lavoro senza ulteriori oneri loro imposti per effetto delle riduzioni delle altre aliquote dovute alla Ceama.
Al fondo affluiscono anche i proventi delle multe e trattenute che non rappresentino risarcimento del danno le sanzioni. Le prestazioni di assistenza a favore dei lavoratori di cui all’allegato regolamento sono poste a carico unicamente del presente Fondo.
Art 21 – Fondo premiale per le imprese e provvidenze ai lavoratori.
A decorrere dal mese di aprile 2007 è introdotta la Premialità per le imprese regolari per la provincia di Agrigento .
Tale premialità è calcolata nella misura dello 0,80% , così come previsto al 2° comma dell’art 15 ed è posta in diminuzione dell’aliquota del contributo ape.
Il versamento della predetta aliquota sarà riconosciuta alle imprese in regola con gli adempimenti contrattuali previsti dal presente contratto integrativo provinciale, nonché dal c.c.n.l 20 maggio 2004 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, secondo le norme indicate nel regolamento al presente contratto integrativo.
ART. 22 NORMA TRANSITORIA
Per tutta la durata della validità del presente contratto e fino alla completa entrata a regime del sistema di certificazione di regolarità contributiva (DURC) verificata con apposito accordo di ricognizione delle parti stipulanti, si conviene che, fermo restando il diritto della ceama ad ottenere entro trenta giorni il recupero di quanto non versato, alle imprese edili iscritte per le quali sia stata verificata una carenza di versamenti a qualunque titolo per importi non superiori a 300 euro, il certificato di regolarità contributiva può essere rilasciato ugualmente a condizione che venga riscontrata una posizione di accesso alla premialità.
Art. 23 – Decorrenza e durata.
Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° aprile 2007 ed avrà validità fino al termine che verrà stabilito nel rinnovando CCNL per il settore e si intenderà comunque prorogato per quadriennio ove non venisse disdetto con lettera raccomandata A.R. da ciascuna delle parti contraenti.

REGOLAMENTO PRESTAZIONI CASSA EDILE
a) Assistenza alle famiglie degli operai deceduti Al coniuge od in sua assenza ai figli di lavoratore deceduto è erogato un assegno di assistenza nella misura di €. 1.500, sempre che risulti registrato a favore del lavoratore defunto almeno un versamento negli ultimi 12 mesi.
b) Concorso spese lutto Ai lavoratori iscritti alla Ceama, con almeno 600 ore di versamenti nei sei mesi precedenti l'evento, che abbiano subito il lutto per la morte di un familiare fiscalmente a carico, è concesso, su domanda corredata di certificato di morte del defunto, un assegno per concorso spese di lutto pari a €. 200,00. c) Concorso spese scolastiche.
Ai lavoratori edili che abbiano figli studenti che frequentino per la prima volta corsi di studio appresso indicati sarà corrisposta una somma quale concorso spese scolastiche nella misura per ciascun corso appresso indicata:
€ 150,00 per Scuola media inferiore;
€ 200,00 per Scuola media superiore;
€ 500,00 per Corsi universitari;
Ulteriori € 150 saranno corrisposti per i figli di lavoratori iscritti che abbiano superato la valutazione di buono per la scuola media inferiore, la votazione di 70/100 per la scuola media superiore e la media di 26/30 per i corsi universitari.
Per le lauree, con tesi su argomenti inerenti il territorio ed il settore, sarà erogato un premio pari ad euro 1.500,00 Documentazione occorrente:
1) certificato di iscrizione e di frequenza;
2) stato di famiglia;
3) domanda su apposito stampato fornito dalla Cassa Edile da presentarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre di ogni anno. Per avere diritto alla prestazione è necessario che il lavoratore al momento della richiesta possa fare valere almeno 600 ore lavorative ordinarie nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la domanda.
d) Assistenza ai figli disabili dei lavoratori
La Cassa Edile eroga annualmente a favore dei figli dei lavoratori che si trovino in condizioni di disabilità psichica e/o fisica certificata dagli organi competenti in misura superiore al 70% o in possesso di assegno di accompagnamento scolastico nel caso di minori, un contributo di assistenza di €.600,00.
Possono richiedere la prestazione i lavoratori che al momento della presentazione dell'istanza siano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e in favore dei quali risultino accantonate almeno 600 ore di lavoro ordinario, nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda stessa.
La Cassa si riserva, prima dell' erogazione della prestazione, di effettuare ogni e qualsiasi controllo tendente ad accertare le condizioni di disabilità dichiarate nella documentazione sanitaria allegata alla richiesta del lavoratore.
e) Contributo per spese di nozze
A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa che contraggano matrimonio viene erogato un contributo pari ad €. 500,00.
Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:
- che il lavoratore al momento del matrimonio sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;
- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 600 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti il matrimonio.
Documentazione da presentare:
1) domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa;
2) certificato di matrimonio.
f) Contributo di natalità
A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa viene riconosciuto un contributo di natalità per i figli pari a €. 200,00.
Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:
- che il lavoratore al momento dell’evento sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;
- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 600 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti l’evento.
Documentazione da presentare:
1) domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa;
2) certificato di nascita del figlio/a.
g) Sussidi straordinari
Il Comitato di Gestione della Ceama è delegato ad accordare sussidi straordinari ai lavoratori iscritti alla Ceama con almeno 600 ore di versamenti nei sei mesi precedenti l'evento, soltanto nelle ipotesi non contemplate dal presente Regolamento e per gravi e comprovate esigenze dei Lavoratori.
Le ipotesi di intervento per i sussidi straordinari sono estese anche al coniuge ed ai figli a carico.
H) Protesi dentarie
Al lavoratore iscritto alla c.e.a.m.a, viene riconosciuto un contributo per Protesi Dentarie pari ad EURO 200,00; Per il coniuge ed i figli presenti nello stato di famiglia del lavoratore iscritto per lo stesso titolo, viene riconosciuto un contributo di euro 100,00.
Tali contributi vengono riconosciuti, anche per interventi chirurgici odontoiatrici documentati nella misura di cui al 1° comma.Viene concesso altresì un contributo di euro 100,00 al lavoratore ed euro 50,00, al coniuge ed ai figli per visite specialistiche documentate ed acquisto occhiali.
L) Tenuta da lavoro: A tutti i lavoratori iscritti alla CEAMA, che abbiano avuto versamenti per almeno 800 ore annue, verrà consegnata una tenuta da lavoro composta da giubbotto, pantalone e scarpe antinfortunistiche a norma.
Le scarpe antinfortunistiche saranno altresì fornite ai lavoratori di prima iscrizione alla ceama, ed ai lavoratori che potranno far valere almeno 500 ore di versamento all’anno. La consegna del suddetto materiale, avverrà nei mesi compresi tra aprile e maggio di ogni anno.

REGOLAMENTO PREMIALITA’

A norma dell’art.21 del Contratto Integrativo Provinciale, le imprese che possono far valere un anno di iscrizione presso le Casse Edili e che nell’ultimo semestre abbiano l a condizione di regolarità alla CEAMA a norma del C.C.N.L. e del relativo Contratto Integrativo Provinciale, (previa richiesta corredata) e che siano in regola con i versamenti dovuti alla CEAMA, ed ottenuta dalla stessa la certificazione di regolarità contributiva, verrà riconosciuta una premialità pari allo 0,80% della retribuzione denunciata di cui al punto 3 dell’art.24 del C.C.N.L. 20/05/2004.
L’azienda dovrà dimostrare di essere in possesso di un attestato di formazione sui corsi per la sicurezza ex lege 626 /94 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale premialità verrà accantonata dalla CEAMA e liquidata alle imprese, aventi diritto entro il 30 novembre di ogni anno, tenendo a base di calcolo tutto quanto maturato dall’Impresa nei confronti della CEAMA e decurtato da eventuali prelievi di cui all’art.22 del Contratto Integrativo Provinciale.
La mancata regolarità negli adempimenti alla CEAMA, anche per un solo mese, fa decadere il riconoscimento alla premialità per i successivi tre mesi.
La premialità viene ripristinata il 4° mese successivo, se nei tre mesi precedenti l’impresa ha ottemperato agli obblighi contrattuali.