Gli importi orari, totale 6 delle tabelle A e B degli
operai devono essere incrementati del:
- 20%
(10%+8,50%+1,50%) con accantonamento alla Cassa Edile del 15,70%;
- del 4,95% per
permessi retribuiti.
- Contributi
Cassa Edile 9,75% di cui a carico del dipendente 1,525%;
- Incremento
base imponibile I.RE. 0,289%
ALIQUOTE COMPENSATIVE DELL'ACCANTONAMENTO DELLA
MAGGIORAZIONE
PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI
Precisazione:
nei casi di malattia, infortunio e malattia professionale la
percentuale del 4,95% per permessi retribuiti è a totale carico del
datore di lavoro. Pertanto, onde evitare possibili errori con la
tabella inviata in Ottobre 2000 dalla C.E.A.M.A si suggerisce di
applicare le seguenti percentuali:
IN CASO DI MALATTIA:
Per le ore
normali contrattuali di lavoro prestate e per le festività
retribuite da calcolare sulla retribuzione oraria conglobata.
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Da
computare sulla Busta paga
23,45%
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Da
accantonare alla Cassa Edile
14,20%
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IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER INFORTUNIO O
MALATTIA PROFESSIONALE (1)
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Da computare
sulla Busta
paga
|
Da accantonare
alla Cassa
Edile
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A) giorno nel
quale è avvenuto l'infortunio,
l'intera retribuzione oraria conglobata come se avesse
effettivamente
lavorato.
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24,95%
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15,70%
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B) primi tre
giorni del calendario successivi (compresa la domenica)
anche se la guarigione avviene entro i 3 giorni di carenza:
60% della retribuzione oraria conglobata.
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18,50%(2)
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14,20%
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C) Dal
4° al 90° giorno........
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7,40%(2)
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5,70%
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D) Dal 91°
giorno fino alla guarigione clinica risultante
dal certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L
.........................
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4,60%(3)
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3,60%
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1) in tutti i casi di assenza del lavoratore per
malattia od infortunio, il trattamento economico a carico impresa è
soggetto a tutti i contributi dovuti agli Istituti previdenziali,
assicurativi ed I.R.P.E.F.
2) da calcolare
sulla retribuzione conglobata in base all'orario normale di lavoro
del contratto integrativo.
3) nel caso di
malattia consecutiva il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per nove mesi. Nel caso di più
malattie o di ricaduta nella stessa malattia il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo
complessivo di nove mesi nell'arco di venti mesi consecutivi a
decorrere dall'inizio della prima malattia.
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