.::Studio Zimmile::. Circolare ai consulenti: riposi annui, malattia ed infortunio

 

Tabella paga settore edile industria per la provincia di Agrigento in vigore dal 01/01/2011
MALATTIA

Gli importi orari, totale 6 delle tabelle A e B degli operai devono essere incrementati del:
- 20% (10%+8,50%+1,50%) con accantonamento alla Cassa Edile del 15,70%;
- del 4,95% per permessi retribuiti.
- Contributi Cassa Edile 9,75% di cui a carico del dipendente 1,525%;
- Incremento base imponibile I.RE. 0,289%


ALIQUOTE COMPENSATIVE DELL'ACCANTONAMENTO DELLA
MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI
Precisazione: nei casi di malattia, infortunio e malattia professionale la percentuale del 4,95% per permessi retribuiti è a totale carico del datore di lavoro. Pertanto, onde evitare possibili errori con la tabella inviata in Ottobre 2000 dalla C.E.A.M.A si suggerisce di applicare le seguenti percentuali:

IN CASO DI MALATTIA:

Per le ore normali contrattuali di lavoro prestate e per le festività retribuite da calcolare sulla retribuzione oraria conglobata.

Da computare sulla Busta paga

23,45%

Da accantonare alla Cassa Edile

14,20%


IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE (1)

 

Da computare
sulla Busta paga

Da accantonare
alla Cassa Edile

A) giorno nel quale è avvenuto l'infortunio,
l'intera retribuzione oraria conglobata come se avesse effettivamente
lavorato.

24,95%

15,70%

B) primi tre giorni del calendario successivi (compresa la domenica)
anche se la guarigione avviene entro i 3 giorni di carenza:
60% della retribuzione oraria conglobata.

18,50%(2)

14,20%

C) Dal 4° al 90° giorno........

7,40%(2)

5,70%

D) Dal 91° giorno fino alla guarigione clinica risultante
dal certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L .........................

4,60%(3)

3,60%


1) in tutti i casi di assenza del lavoratore per malattia od infortunio, il trattamento economico a carico impresa è soggetto a tutti i contributi dovuti agli Istituti previdenziali, assicurativi ed I.R.P.E.F.
2) da calcolare sulla retribuzione conglobata in base all'orario normale di lavoro del contratto integrativo.
3) nel caso di malattia consecutiva il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per nove mesi. Nel caso di più malattie o di ricaduta nella stessa malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo di nove mesi nell'arco di venti mesi consecutivi a decorrere dall'inizio della prima malattia.