Statuto dei
lavoratori
LEGGE
20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della
libertà e dignità del lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nel luoghi di lavoro
e norme sul collocamento.
Titolo I - Della libertà
e dignità del lavoratore
ART. 1. - Libertà di opinione
ART. 2. - Guardie giurate
ART. 3. - Personale di vigilanza
ART. 4. - Impianti audiovisivi
ART. 5. - Accertamenti sanitari
ART. 6. - Visite personali di
controllo
ART. 7. - Sanzioni disciplinari
ART. 8. - Divieto di indagini
sulle opinioni
ART. 9. - Tutela della salute
e dell'integrità fisica
ART. 10. - Lavoratori studenti
ART. 11. - Attività culturali,
ricreative e assistenziali
ART. 12. - Istituti di patronato
ART. 13. - Mansioni del lavoratore
Titolo II - Della libertà
sindacale
ART. 14. - Diritto di associazione
e di attività sindacale
ART. 15. - Atti discriminatori
ART. 16. - Trattamenti economici
collettivi discriminatori
ART. 17. - Sindacati di comodo
ART. 18. - Reintegrazione nel
posto di lavoro
Titolo III - Dell'attività
sindacale
ART. 19. - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali
ART. 20. - Assemblea
ART. 21. - Referendum
ART. 22. - Trasferimento dei
dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali
ART. 23. - Permessi retribuiti
ART. 24. - Permessi non retribuiti
ART. 25. - Diritto di affissione
ART. 26. - Contributi sindacali
ART. 27. - Locali delle rappresentanze
sindacali aziendali
Titolo IV - Disposizioni
varie e generali
ART. 28. - Repressione della
condotta antisindacale
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze
sindacali aziendali
ART. 30. - Permessi per i dirigenti
provinciali e nazionali
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali
ART. 32. - Permessi ai lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche
elettive
Titolo V - Norme sul
collocamento
ART. 33. - Collocamento
ART. 34. - Richieste nominative
di manodopera
Titolo VI - Disposizioni
finali e penali
ART. 35. - Campo di applicazione
ART. 36. - Obblighi dei titolari
di benefici accordati dallo
Stato e degli appaltatori di
opere pubbliche
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti
da enti pubblici
ART. 38. - Disposizioni penali
ART. 39. - Versamento delle
ammende al Fondo adeguamento
pensioni
ART. 40. - Abrogazione delle
disposizioni contrastanti
ART. 41 - Esenzioni fiscali
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA'
DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di
opinione.
I lavoratori, senza distinzione
di opinioni politiche, sindacali
e di fede religiosa, hanno diritto,
nei luoghi dove prestano la
loro opera, di manifestare liberamente
il proprio pensiero, nei rispetto
dei principi della costituzione
e delle norme della presente
legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare
le guardie particolari giurate,
di cui agli artt. 133 e seguenti
del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto
per scopi di tutela del patrimonio
aziendale.
Le guardie giurate non possono
contestare ai lavoratori azioni
o fatti diversi da quelli che
attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
È fatto divieto al datore di
lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attività lavorativa le
guardie di cui al primo comma,
le quali non possono accedere
nei locali dove si svolge tale
attività, durante lo svolgimento
della stessa, se non eccezionalmente
per specifiche e motivate esigenze
attinenti ai compiti di cui
al primo comma.
In caso di inosservanza da parte
di una guardia particolare giurata
delle disposizioni di cui al
presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne
promuove presso il questore
la sospensione dal servizio,
salvo il provvedimento di revoca
della licenza da parte del prefetto
nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di
vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche
del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono
essere comunicati ai lavoratori
interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature
di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza
del lavoro, ma dai quali derivi
anche la possibilità di controllo
a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con
le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza
di queste, con la commissione
interna.
In difetto di accordo, su istanza
del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando,
ove occorra, le modalità per
l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature
esistenti, che rispondono alle
caratteristiche di cui al secondo
comma del presente articolo,
in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali
o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge,
dettando all'occorrenza le prescrizioni
per l'adeguamento e le modalità
di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato
dei lavoro, di cui ai precedenti
secondo e terzo comma, il datore
di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza
di queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19
possono ricorrere, entro 30
giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti
sanitari.
Sono vietati accertamenti da
parte del datore di lavoro sulla
idoneità e sulla infermità per
malattia o infortunio del lavoratore
dipendente.
Il controllo delle assenze per
infermità può essere effettuato
soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti
a compierlo quando il datore
di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà
di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte
di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali
di controllo.
Le visite personali di controllo
sul lavoratore sono vietate
fuorché nei casi in cui siano
indispensabili ai fini della
tutela del patrimonio aziendale,
in relazione alla qualità degli
strumenti di lavoro o delle
materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali
potranno essere effettuate soltanto
a condizione che siano eseguite
all'uscita dei luoghi di lavoro,
che siano salvaguardate la dignità
e la riservatezza del lavoratore
e che avvengano con l'applicazione
di sistemi di selezione automatica
riferiti alla collettività o
a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono
essere disposte le visite personali,
nonché, ferme restando le condizioni
di cui al secondo comma del
presente articolo, le relative
modalità debbono essere concordate
dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali
oppure, in mancanza di queste,
con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza
del datore di lavoro, provvede
l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato
del lavoro di cui al precedente
comma, il datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19
possono ricorrere, entro 30
giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative
alle sanzioni alle infrazioni
in relazione alle quali ciascuna
di esse può essere applicata
ed alle procedure di contestazione
delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo
accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto
in materia é stabilito da accordi
e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può
adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza
averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere
da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
Fermo restando quanto disposto
dalla legge 15 luglio 1966,
n. 604, non possono essere disposte
sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto
di lavoro; inoltre la multa
non può essere disposta per
un importo superiore a quattro
ore della retribuzione base
e la sospensione dal servizio
e dalla retribuzione per più
di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti
disciplinari più gravi del rimprovero
verbale non possano essere applicati
prima che siano trascorsi cinque
giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha
dato causa.
Salvo analoghe procedure previste
dai contratti collettivi di
lavoro e ferma restando la facoltà
di adire l'autorità giudiziaria,
il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare
può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale
sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione,
di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle
parti e da un terzo membro scelto
di comune accordo o, in difetto
di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia
da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro
non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio
del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio
di cui al camma precedente,
la sanzione disciplinare non
ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce
l' autorità giudiziaria, la
sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione
del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro
applicazione.
ART. 8. - Divieto di
indagini sulle opinioni.
E' fatto divieto al datore di
lavoro, ai fini dell'assunzione,
come nel corso dello svolgimento
del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi,
sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore,
nonché su fatti non rilevanti
ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della
salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto
di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere
la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute
e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori
studenti.
I lavoratori studenti, iscritti
e frequentanti corsi regolari
di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate
o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali,
hanno diritto a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli
esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario
o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno
diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere
la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei
diritti di cui al primo e secondo
comma.
ART. 11. - Attività
culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative
ed assistenziali promosse nell'azienda
sono gestite da organismi formati
a maggioranza dai rappresentanti
dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali
aziendali, costituite a norma
dell'art. 19, hanno diritto
di controllare la qualità del
servizio di mensa secondo modalità
stabilite dalla contrattazione
collettiva.
ART. 12. - Istituti
di patronato.
Gli istituti di patronato e
di assistenza sociale, riconosciuti
dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per l'adempimento
dei compiti di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, hanno diritto di svolgere,
su un piano di parità, la loro
attività all'interno dell'azienda,
secondo le modalità da stabilirsi
con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni
del lavoratore.
L'art. 2103 del codice civile
è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve
essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto
o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero
a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della
retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori il prestatore ha diritto
al trattamento corrispondente
all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove
la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato
dai contratti collettivi, e
comunque non superiore a tre
mesi.
Egli non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un'altra
se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II DELLA LIBERTA'
SINDACALE
ART. 14. -
Diritto di associazione e
di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di
svolgere attività sindacale,
è garantito a tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. -
Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto
diretto a:
a) subordinare l'occupazione
di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca
ad una associazione sindacale
ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore,
discriminarlo nella assegnazione
di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione
ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano altresì
ai patti o atti diretti a fini
di discriminazione politica
o religiosa.
ART. 16. -
Trattamenti economici collettivi
discriminatori.
È vietata la concessione di
trattamenti economici di maggior
favore aventi carattere discriminatorio
a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori
nei cui confronti è stata attuata
la discriminazione di cui al
comma precedente o delle associazioni
sindacali alle quali questi
hanno dato mandato, accertati
i fatti, condanna il datore
di lavoro al pagamento, a favore
del Fondo adeguamento pensioni,
di una somma pari all'importo
dei trattamenti economici di
maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo
di un anno.
ART. 17. -
Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di
lavoro e alle associazioni di
datori di lavoro di costituire
o sostenere, con mezzi finanziari
o altrimenti, associazioni sindacali
di lavoratori.
ART. 18. -
Reintegrazione nel posto
di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'art.
7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, il giudice, con la sentenza
con cui dichiara inefficace
il licenziamento ai sensi dell'art.
2 della legge predetta o annulla
il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato
motivo ovvero ne dichiara la
nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di
lavoro di reintegrare il lavoratore
nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno subito
per il licenziamento di cui
sia stata accertata la inefficacia
o l'invalidità a norma del comma
precedente.
In ogni caso, la misura del
risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità
di retribuzione, determinata
secondo i criteri di cui all'art.
2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non
ottempera alla sentenza di cui
al comma precedente è tenuto
inoltre a corrispondere al lavoratore
le retribuzioni dovutegli in
virtù del rapporto di lavoro
dalla data della sentenza stessa
fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito
del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, il rapporto
si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel
giudizio di cui al primo comma
è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento
dei lavoratori di cui all'art.
22, su istanza congiunta del
lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca
mandato, il giudice, in ogni
stato e grado del giudizio di
merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di
prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma
precedente può essere impugnata
con reclamo immediato al giudice
medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni
dell'art. 178, terzo, quarto,
quinto e sesto comma del codice
di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata
con la sentenza che decide la
causa.
Nell'ipotesi di licenziamento
dei lavoratori di cui all'art.
22, il datore di lavoro che
non ottempera alla sentenza
di cui al primo camma ovvero
all'ordinanza di cui al quarto
comma, non impugnata o confermata
dal giudice che l'ha pronunciata,
è tenuto anche, per ogni giorno
di ritardo, al pagamento a favore
del Fondo adeguamento pensioni
di una somma pari all'importo
della retribuzione dovuta al
lavoratore.
TITOLO III DELL'ATTIVITA'
SINDACALE
ART. 19. -
Costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali
possano essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in
ogni unità produttiva nell'ambitodelle
associazioni sindacali che siano
firmatarie di contratti collettivi
di lavoro applicati nella unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più
unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire
organi di coordinamento.
ART. 20. -
Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di
riunirsi, nella unità produttiva
in cui prestano la loro opera,
fuori dell'orario di lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro,
nei limiti di dieci ore annue,
per le quali verrà corrisposta
la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono
essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare
la generalità dei lavoratori
o gruppi di essi - sono indette,
singolarmente o congiuntamente,
dalle rappresentanze sindacali
aziendali nell'unità produttiva,
con ordine del giorno su materie
di interesse sindacale o del
lavoro e secondo l'ordine di
precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare,
previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni del
sindacato che ha costituito
la rappresentanza sindacale
aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio
del diritto di assemblea possono
essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, anche
aziendali.
ART. 21. -
Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire
nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori dell'orario di lavoro,
di referendum, sia generali
che per categoria, su materie
inerenti all'attività sindacale,
indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori,
con diritto di partecipazione
di tutti i lavoratori appartenenti
alla unità produttiva e alla
categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento
del referendum possono essere
stabilite dai contratti collettivi
di lavoro anche aziendali.
ART. 22. -
Trasferimento dei dirigenti
delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Il trasferimento dell'unità
produttiva dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali
di cui al precedente art. 19,
dei candidati e dei membri di
commissione interna può essere
disposto solo previo nulla osta
delle associazioni sindacali
di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma
precedente ed ai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'art.
18 si applicano sino alla fine
del terzo mese successivo a
quello in cui è stata eletta
la commissione interna per i
candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla
fine dell'anno successivo a
quello in cui è cessato l'incarico
per tutti gli altri.
ART. 23. -
Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'art.
19 hanno diritto, per l'espletamento
del loro mandato, a permessi
retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli
dei contratti collettivi di
lavoro hanno diritto ai permessi
di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano
fino a 200 dipendenti della
categoria per cui la stessa
è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione
di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano
fino a 3.000 dipendenti della
categoria per cui la stessa
è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione
di 500 dipendenti della categoria
per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità
produttive di maggiori dimensioni,
in aggiunta al numero minimo
di cui alla precedente lett.
b).
I permessi retribuiti di cui
al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore
mensili nelle aziende di cui
alle lett.
b) e c) del comma precedente;
nelle aziende di cui alla lett.
a) i permessi retribuiti non
potranno essere inferiori ad
un'ora all'anno per ciascun
dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare
il diritto di cui al primo comma
deve darne comunicazione scritta
al datore di lavoro di regola
24 ore prima, tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
ART. 24. -
Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali
di cui all'art. 23 hanno diritto
a permessi non retribuiti per
la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni
di natura sindacale, in misura
non inferiore a otto giorni
all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare
il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta
al datore di lavoro di regola
tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. -
Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto di affiggere,
su appositi spazi, che il datore
di lavoro ha l'obbligo di predisporre
in luoghi accessibili a tutti
i lavoratori all'interno dell'unità
produttiva, pubblicazioni, testi
e comunicati inerenti a materie
di interesse sindacale e del
lavoro.
ART. 26. -
Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto
di raccogliere contributi e
di svolgere opera di proselitismo
per le loro organizzazioni sindacali
all'interno dei luoghi di lavoro,
senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 27. -
Locali delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità
produttive con almeno 200 dipendenti
pone permanentemente a disposizione
delle rappresentanze sindacali
aziendali, per l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità
produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un
numero inferiore di dipendenti
le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto di usufruire,
ove ne facciano richiesta, di
un locale idoneo per le loro
riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI
VARIE E GENERALI
ART. 28. -
Repressione della condotta
antisindacale.
Qualora il datore di lavoro
ponga in essere comportamenti
diretti ad impedire o limitare
l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché
del diritto di sciopero, su
ricorso degli organismi locali
delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse,
il pretore del luogo ove è posto
in essere il comportamento denunziato,
nei due giorni successivi, convocate
le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di
cui al presente comma, ordina
al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo,
la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto
non può essere revocata fino
alla scadenza con cui il tribunale
definisce il giudizio instaurato
a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide
sul ricorso è ammessa, entro
15 giorni dalla comunicazione
del decreto alle parti, opposizione
davanti al tribunale che decide
con sentenza immediatamente
esecutiva.
Il datore di lavoro che non
ottempera al decreto, di cui
al primo comma, o alla sentenza
pronunciata nel giudizio di
opposizione è punito ai sensi
dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi
stabiliti dall'art. 36 del codice
penale.
ART. 29. -
Fusione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'art. 19
si siano costituite nell'ambito
di due o più delle associazioni
di cui alle lett. a) e b) del
primo comma dell'articolo predetto,
nonché nella ipotesi di fusione
di più rappresentanze sindacali,
i limiti numerici stabiliti
dall'art. 23, secondo comma,
si intendono riferiti a ciascuna
delle associazioni sindacali
unitariamente rappresentante
nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze
sindacali unitarie consegua
alla fusione delle associazioni
di cui alle lett. a) e b) del
primo comma dell'art. 19, i
limiti numerici della tutela
accordata ai dirigenti di rappresentanze
sindacali aziendali, stabiliti
in applicazione dell'art. 23,
secondo comma, ovvero del primo
comma del presente articolo,
restano immutati.
ART. 30. -
Permessi per i dirigenti
provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi,
provinciali e nazionali, delle
associazioni di cui all'art.
19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme
dei contratti di lavoro, per
la partecipazione alle riunioni
degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa
dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali provinciali
e nazionali.
I lavoratori che siano eletti
membri del Parlamento nazionale
o di assemblee regionali ovvero
siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono,
a richiesta, essere collocati
in aspettativa non retribuita,
per tutta la durata del loro
mandato.
La medesima disposizione si
applica ai lavoratori chiamati
a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di
cui ai precedenti commi sono
considerati utili, a richiesta
dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e
della determinazione della misura
della pensione a carico della
assicurazione generale obbligatoria
di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché a carico
di enti, fondi, casse e gestioni
per forme obbligatorie di previdenza
sostitutive della assicurazione
predetta, o che ne comportino
comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa
l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni
a carico dei competenti enti
preposti alla erogazione delle
prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo
e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori
siano previste forme previdenziali
per il trattamento di pensione
e per malattia, in relazione
all'attività espletata durante
il periodo di aspettativa.
ART. 32. -
Permessi ai lavoratori chiamati
a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica
di consigliere comunale o provinciale
che non chiedano di essere collocati
in aspettativa sono, a loro
richiesta, autorizzati ad assentarsi
dal servizio per il tempo strettamente
necessario all'espletamento
del mandato, senza alcuna decurtazione
della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica
di sindaco o di assessore comunale,
ovvero di presidente di giunta
provinciale o di assessore provinciale,
hanno diritto anche a permessi
non retribuiti per un minimo
di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. -
Collocamento.
La commissione per il collocamento,
di cui all'art. 26 della legge
29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le
sezioni zonali, comunali e frazionali
degli Uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta
le organizzazioni sindacali
dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione
provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della
massima occupazione, il quale,
nel richiedere la designazione
dei rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro, tiene
conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali
e assegna loro un termine di
15 giorni, decorso il quale
provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta
dal dirigente della sezione
zonale, comunale, frazionale,
ovvero da un suo delegato, e
delibera a maggioranza dei presenti,
in caso di parità prevale il
voto del presidente.
La commissione ha il compito
di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria
delle precedenze per l'avviamento
al lavoro, secondo i criteri
di cui al quarto comma dell'art.
15 della legge 29 aprile 1949,
n. 264.
Salvo il caso nel quale sia
ammessa la richiesta nominativa,
la sezione di collocamento,
nella scelta del lavoratore
da avviare al lavoro, deve uniformarsi
alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere
esposta al pubblico presso la
sezione medesima e deve essere
aggiornata ad ogni chiusura
dell'ufficio con la indicazione
degli avviati.
Devono altresì essere esposte
al pubblico le richieste numeriche
che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito
di rilasciare il nulla osta
per l'avviamento al lavoro ad
accoglimento di richieste nominative
o di quelle di ogni altro tipo
che siano disposte dalle leggi
o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza,
l'avviamento è provvisoriamente
autorizzato dalla sezione di
collocamento e deve essere convalidato
dalla commissione di cui al
primo comma del presente articolo
entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al
lavoro per richiesta nominativa
deve essere data motivazione
scritta su apposito verbale
in duplice copia, una da tenere
presso la sezione di collocamento
e l'altra presso il direttore
dell'Ufficio provinciale del
lavoro.
Tale motivazione scritta deve
essere immediatamente trasmessa
al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione
neghi la convalida ovvero non
si pronunci entro venti giorni
dalla data della comunicazione
di avviamento, gli interessati
possono inoltrare ricorso al
direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro, il quale decide
in via definitiva, su conforme
parere della commissione di
cui all'art. 25 della legge
29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art.
16 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, sono stabiliti dalla
commissione e in nessun caso
possono essere modificati dalla
sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro annulla d'ufficio
i provvedimenti di avviamento
e di diniego di avviamento al
lavoro in contrasto con le disposizioni
di legge.
Contro le decisioni del direttore
dell'Ufficio provinciale del
lavoro è ammesso ricorso al
Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore
dall'azienda nella quale è occupato
ad un'altra occorre il nulla
osta della sezione di collocamento
competente.
Ai datori di lavoro che non
assumono i lavoratori per il
tramite degli uffici di collocamento,
sono applicate le sanzioni previste
dall'art. 38 della presente
legge.
Le norme contenute nella legge
29 aprile 1949, n. 264, rimangono
in vigore in quanto non modificate
dalla presente legge.
ART. 34. -
Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo
giorno all'entrata in vigore
della presente legge, le richieste,
nominative di manodopera da
avviare al lavoro sono ammesse
esclusivamente per i componenti
del nucleo familiare del datore
di lavoro, per i lavoratori
di concetto e per gli appartenenti
a ristrette categorie di lavoratori
altamente specializzati. da
stabilirsi con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la commissione
centrale di cui alla legge 29
aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI
FINALI E PENALI
ART. 35. -
Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e
commerciali, le disposizioni
dell'art. 18 del titolo III,
ad eccezione del primo comma
dell'art. 27, della presente
legge si applicano a ciascuna
sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo che
occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano
alle imprese agricole che occupano
più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano,
altresì, alle imprese industriali
e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano
più di quindici dipendenti ed
alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano,
altresì, alle imprese industriali
e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano
più di quindici dipendenti ed
alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti
anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui
agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16
e 17, i contratti collettivi
di lavoro provvedono ad applicare
i principi di cui alla presente
legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
ART. 36. -
Obblighi dei titolari di
benefici accordati dallo Stato
e degli appaltatori di opere
pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione
di benefici accordati ai sensi
delle vigenti leggi dello Stato
a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata
e nei capitolati di appalto
attinenti all'esecuzione di
opere pubbliche, deve essere
inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare
nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori
a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria
e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato
sia nella fase di realizzazione
degli impianti o delle opere
che in quella successiva, per
tutto il tempo in cui l'imprenditore
benefica delle agevolazioni
finanziarie e creditizie concesse
dallo Stato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto
obbligo che sia accertata dall'Ispettorato
del lavoro viene comunicata
immediatamente ai Ministri nella
cui amministrazione sia stata
disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune
determinazioni, fino alla revoca
del beneficio, e nei casi più
gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione
del responsabile, per un tempo
fino a cinque anni, da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazione
finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche
quando si tratti di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero
di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'ispettorato
del lavoro comunica direttamente
le infrazioni per l'adozione
delle sanzioni.
ART. 37. -
Applicazione ai dipendenti
da enti pubblici.
Le disposizioni della presente
legge si applicano anche ai
rapporti di lavoro e di impiego
dei dipendenti da enti pubblici
che svolgono esclusivamente
o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente
legge si applicano altresì ai
rapporti di impiego dei dipendenti
dagli altri enti pubblici, salvo
che la materia sia diversamente
regolata da norme speciali.
ART. 38. -
Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2,
4, 5, 6, 8 e 15 primo comma,
lett. a), sono punite, salvo
che il fatto non costituisca
più grave reato, con l'ammenda
da lire 100.000 a lire un milione
o con l'arresto da 15 giorni
ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto
e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche
del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma può presumersi
inefficace anche se applicata
nel massimo, il giudice ha facoltà
di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo
comma, l'autorità giudiziaria
ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'art.
36 del codice penale.
ART. 39. -
Versamento delle ammende
al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato
al Fondo adeguamento pensioni
dei lavoratori.
ART. 40. -
Abrogazione delle disposizioni
contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto
con le norme contenute nella
presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni
dei contratti collettivi e degli
accordi sindacali più favorevoli
ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni
fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari
per la attuazione della presente
legge e per l'esercizio dei
diritti connessi, nonché tutti
gli atti e documenti relativi
ai giudizi nascenti dalla sua
applicazione sono esenti da
bollo, imposte di registro o
di qualsiasi altra specie e
da tasse.
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